REGISTRO DELLE CESSIONI DEI DIRITTI EDIFICATORI
Data di ultimo aggiornamento: 21/11/2024
L'art. 11 comma 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n.12 prevede, per i Comuni il cui PGT lo richieda, l'obbligo di istituire il registro delle cessioni dei diritti edificatori, nel quale registrare il rilascio dei certificati attestanti l'attribuzione di diritti edificatori e l’avvenuto utilizzo degli stessi.
Ai sensi dell'art.10 dei Criteri Tecnici del documento di Piano del Piano di Governo del Territorio vigente si è reso necessario istituire il registro e provvedere alla stesura di un regolamento per la gestione dello stesso.
Per diritto edificatorio si intende la possibilità, determinata dal PGT, di usufruire di una quota di Superficie lorda di pavimento (slp) che il titolare ha il diritto di realizzare sul territorio comunale nelle forme e nei modi stabiliti dallo strumento urbanistico stesso.
I diritti edificatori di cui si occupa il regolamento allegato e che saranno annotati nell’istituendo registro sono quelli potenzialmente generati attraverso l’attribuzione di capacità edificatoria di utilizzazione territoriale (Ut) pari a 0,30 mq/mq ad un insieme di aree con destinazioni pubbliche stabilite dallo strumento urbanistico (c.d. aree di decollo).
Solo in seguito alla cessione della proprietà dell’area di decollo a titolo gratuito a favore del Comune, i diritti potenzialmente originati dall’area stessa vengono effettivamente generati ed attribuiti al soggetto cedente.
Tale capacità edificatoria è effettivamente realizzabile, come mq di superficie lorda di pavimento (Slp), su altra area edificabile (c.d. area di atterraggio), in aggiunta alla slp già assegnata originariamente dal PGT stesso.
Il 6 ottobre 2015 con delibera di Consiglio Comunale n° 94 è stato approvato il regolamento per la gestione del registro dei diritti edificatori ed istituito il registro stesso.