L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
• a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza. La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
• prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza (modulo in allegato). Il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio e poi il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione Aire. In tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune.
Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori. L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino: l’'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
• il trasferimento della propria residenza all’estero (in altro Stato estero, oppure nell’ambito del medesimo Stato estero da una circoscrizione consolare all’altra o cambio di abitazione nell’ambito della medesima circoscrizione consolare)
• le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
• il rientro definitivo in Italia: prima di lasciare il Paese estero in cui ha vissuto il cittadino deve informare il Consolato e richiedere la cancellazione dalla loro anagrafe consolare;
• la perdita della cittadinanza italiana.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
• per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
• per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
• per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di tre successive rilevazioni censuarie, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
• per perdita della cittadinanza italiana.