Richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) per trasferimento della residenza all'estero

Servizio attivo

L’ A.I.R.E. è l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

A chi è rivolto

Hanno l’obbligo di provvedere all’iscrizione AIRE i cittadini italiani che:
•    trasferiscono la propria residenza in modo stabile e duraturo all’estero per periodi superiore a 12 mesi;
•    risiedono stabilmente all’estero, in quanto nati all’estero, con cittadinanza italiana;
•    hanno acquisito la cittadinanza italiana ma vivono stabilmente all’estero.

Non sono tenuti all’iscrizione nel registro dei soggetti residenti all’estero i soggetti che:
•    rimangono all’estero per un periodo inferiore ai 12 mesi;
•    i lavoratori stagionali;
•    i lavoratori dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero (dipendenti di ambasciate o consolati italiani all’estero);
•    i soggetti che svolgono servizio militare italiano in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO all’estero;
•    il personale dipendente inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi (novità introdotta dalla Legge n. 11/2026).

Descrizione

L’ Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, conosciuta con l’acronimo A.I.R.E., è l’anagrafe gestita dai Comuni sulla base dei dati delle informazioni che provengono da ambasciate e consolati italiani all’estero. Questo registro, istituito con la Legge n. 470/88, contiene l’elenco dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi. 

Come fare

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all’estero, per un periodo superiore ai 12 mesi, hanno l’obbligo di iscriversi all’Aire tramite il Portale dei servizi consolari Fast.It, cliccando sul tasto "Accedi al servizio on line"

Per modalità e documenti da allegare occorre rivolgersi presso le strutture consolari/ambasciate italiane all’estero competenti per territorio 
Link al sito del Ministero Esteri - servizi agli italiani all'estero - per maggioni informazioni.

Cosa serve

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
•    a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza. La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
•    prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza (modulo in allegato). Il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio e poi il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione Aire. In tal caso la decorrenza  dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune. 

Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori. L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino: l’'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
•    il trasferimento della propria residenza all’estero (in altro Stato estero, oppure nell’ambito del medesimo Stato estero da una circoscrizione consolare all’altra o cambio di abitazione nell’ambito della medesima circoscrizione consolare)
•    le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
•    il rientro definitivo in Italia: prima di lasciare il Paese estero in cui ha vissuto il cittadino deve informare il Consolato e richiedere la cancellazione dalla loro anagrafe consolare;
•    la perdita della cittadinanza italiana.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
•    per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
•    per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
•    per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di tre successive rilevazioni censuarie, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
•    per perdita della cittadinanza italiana.

Cosa si ottiene

L’iscrizione all’AIRE consente al cittadino italiano di poter usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero:
•    Voto dall’estero: si tratta della possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
•    Rinnovo dei documenti di riconoscimento: si tratta della possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio; 
•    Rinnovo della patente di guida: si tratta della possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.).

In seguito alla Legge n. 11/2026, si avvisa che a partire dal 01/06/2026 è previsto il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) agli iscritti AIRE anche da parte dei Comuni italiani. Per gli iscritti AIRE del Comune di Legnano si informa che è sempre necessario l’appuntamento prenotabile tramite l’agenda elettronica del Ministero dell’Interno oppure, in caso di necessità di assistenza, contattando U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico in Corso Magenta, 15) telefonando ai numeri : 0331/925551-552-553-555.
Per maggiori info consultare la scheda Richiedere il rilascio della carta d’identità

Tempi e scadenze

L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.

Costi

L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) per trasferimento della residenza all'estero direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

Il cittadino residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. in un altro Comune solo nei seguenti casi:
•    ultimo comune di residenza in Italia
•    Comune di nascita
•    Comune di residenza di membri del proprio nucleo famigliare (coniuge e figli o genitori)
Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione).

Ulteriori informazioni

Si evidenzia che, in base all’art. 1, comma 242 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023,  a partire dal 1° gennaio 2024,  la mancata iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.
La violazione è ridotta, sempre che non sia stata già contestata e non siano già iniziate attività di accertamento, ad 1/10 del minimo se la dichiarazione è presentata con con un ritardo non superiore a novanta giorni.
Normativa:  Legge n. 470/88 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - D.P.R. 445/2000 - d.Lgs. n.71/2011 - Legge n.11/2026

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe e Statistica

Via Monsignor Eugenio Gilardelli 21, San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Telefono residenze: 0331/471215-471214-471216-471221
Telefono certificati e carte d'identità: 0331/471353-471354 -471217
Email: ufficioanagrafe@comune.legnano.mi.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 03/04/2026

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