Il riconoscimento di filiazione è un atto personalissimo con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona al momento della loro nascita (art. 250 co 1 del codice civile – dinnanzi: c.c.).
Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio è un atto con cui i genitori dichiarano formalmente di essere il padre o la madre di un soggetto, a cui viene quindi attribuito lo status di figlio, senza distinzione tra nascita nel o fuori del matrimonio.
Il riconoscimento è, dunque, un atto fondamentale per poter garantire ogni forma di tutela al figlio e al genitore o ai genitori che, assumendosi la responsabilità genitoriale, se ne prenderanno cura, crescendoli, educandoli, assicurandogli l’istruzione e l’assistenza morare e materiale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
La dichiarazione con cui si riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio è un atto solenne, volontario, personale e soprattutto irrevocabile (art. 256 c.c.).
Per poter effettuare il riconoscimento del figlio, il genitore deve aver compiuto 16 anni. In caso contrario, potrà riconoscere il figlio esclusivamente se autorizzato dal Tribunale competente, dopo aver valutato il superiore interesse del figlio (best interest of the child) e le circostanze del singolo caso, ai sensi dell’art. 250 c.c, ultimo comma.
Il riconoscimento del figlio dopo la formazione del suo atto di nascita, da parte di uno solo o di entrambi i genitori, potrà avvenire davanti ad un ufficiale di stato civile (di qualsiasi comune italiano), in un atto pubblico (formato davanti ad un Notaio) oppure in un testamento (art. 254 c.c.).
La procedura è diversa a seconda che il figlio abbia compiuto o meno 14 anni e sia stato riconosciuto al momento della nascita da un genitore.
Se il figlio ha meno di 14 anni ed è stato denunciato come figlio di genitori non conosciuti, il genitore o i genitori possono riconoscere il figlio, anche separatamente.
Nel caso in cui il minore abbia un’età inferiore ai 14 anni e sia stato già riconosciuto da un genitore, è necessario il consenso di quest’ultimo: tale consenso è condizione di procedibilità.
In caso di diniego del primo genitore, il genitore che intende riconoscere il figlio potrà promuovere un ricorso davanti al Tribunale competente per ottenere una sentenza che produca gli effetti del riconoscimento, ovvero che tiene luogo del consenso mancante (art. 250 comma 4, c.c.).
Se il minore ha compiuto i 14 anni, invece, il riconoscimento di filiazione del genitore o dei genitori è ammesso, ma non produce alcun effetto se manca l’assenso del figlio al riconoscimento medesimo.
Qualora vi siano impedimenti legali al riconoscimento di filiazione, ai sensi dell’art. 251 del c.c., per procedere con il riconoscimento è necessaria l’autorizzazione del competente Tribunale.
Il riconoscimento di filiazione non è ammesso quando è in contrasto con lo stato di figlio in cui questi si trova e documentato dalle risultanze del suo atto di nascita, ai sensi dell’art. 253 del c.c.