Richiedere il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio dopo la formazione del loro atto di nascita

Servizio attivo

Il riconoscimento di filiazione è un atto personalissimo con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se uniti in matrimonio con un'altra persona

A chi è rivolto

Al genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita, provvisto del consenso o assenso:
- dell’altro genitore, in caso di figlio minore di 14 anni o
- dello stesso figlio se maggiore di 14 anni

Descrizione

Il riconoscimento di filiazione è un atto personalissimo con il quale i figli nati fuori del matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre o dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona al momento della loro nascita (art. 250 co 1 del codice civile – dinnanzi: c.c.).

Il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio è un atto con cui i genitori dichiarano formalmente di essere il padre o la madre di un soggetto, a cui viene quindi attribuito lo status di figlio, senza distinzione tra nascita nel o fuori del matrimonio.
Il riconoscimento è, dunque, un atto fondamentale per poter garantire ogni forma di tutela al figlio e al genitore o ai genitori che, assumendosi la responsabilità genitoriale, se ne prenderanno cura, crescendoli, educandoli, assicurandogli l’istruzione e l’assistenza morare e materiale, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.

La dichiarazione con cui si riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio è un atto solenne, volontario, personale e soprattutto irrevocabile (art. 256 c.c.).
Per poter effettuare il riconoscimento del figlio, il genitore deve aver compiuto 16 anni. In caso contrario, potrà riconoscere il figlio esclusivamente se autorizzato dal Tribunale competente, dopo aver valutato il superiore interesse del figlio (best interest of the child) e le circostanze del singolo caso, ai sensi dell’art. 250 c.c, ultimo comma.
Il riconoscimento del figlio dopo la formazione del suo atto di nascita, da parte di uno solo o di entrambi i genitori, potrà avvenire davanti ad un ufficiale di stato civile (di qualsiasi comune italiano), in un atto pubblico (formato davanti ad un Notaio) oppure in un testamento (art. 254 c.c.). 

La procedura è diversa a seconda che il figlio abbia compiuto o meno 14 anni e sia stato riconosciuto al momento della nascita da un genitore. 

Se il figlio ha meno di 14 anni ed è stato denunciato come figlio di genitori non conosciuti, il genitore o i genitori possono riconoscere il figlio, anche separatamente.

Nel caso in cui il minore abbia un’età inferiore ai 14 anni e sia stato già riconosciuto da un genitore, è necessario il consenso di quest’ultimo: tale consenso è condizione di procedibilità.

In caso di diniego del primo genitore, il genitore che intende riconoscere il figlio potrà promuovere un ricorso davanti al Tribunale competente per ottenere una sentenza che produca gli effetti del riconoscimento, ovvero che tiene luogo del consenso mancante (art. 250 comma 4, c.c.). 

Se il minore ha compiuto i 14 anni, invece, il riconoscimento di filiazione del genitore o dei genitori è ammesso, ma non produce alcun effetto se manca l’assenso del figlio al riconoscimento medesimo.

Qualora vi siano impedimenti legali al riconoscimento di filiazione, ai sensi dell’art. 251 del c.c., per procedere con il riconoscimento è necessaria l’autorizzazione del competente Tribunale.

Il riconoscimento di filiazione non è ammesso quando è in contrasto con lo stato di figlio in cui questi si trova e documentato dalle risultanze del suo atto di nascita, ai sensi dell’art. 253 del c.c.

Come fare

Il riconoscimento del figlio può essere effettuato in un qualunque momento successivo alla nascita, davanti all' Ufficiale di Stato Civile, previo appuntamento.
Presentare all’Ufficio Protocollo sito in P.zza San Magno o tramite l’indirizzo di posta elettronica: comune.legnano@cert.legalmail.it  il modulo presente nella sezione documenti, debitamente compilato, e la documentazione in esso indicata.

L'Ufficiale di Stato Civile competente, eseguita l’istruttoria documentale (acquisizione degli atti di nascita del figlio e dei genitori), fisserà un appuntamento per ricevere la dichiarazione di riconoscimento. 

In questa occasione dovrà essere presente il dichiarante e chi debba esprimere il consenso o l'assenso.

Cosa serve

Il genitore italiano, che intende riconoscere un figlio (italiano o straniero), nato in Italia, deve produrre solo il modulo presente nella sezione documenti.

Il genitore straniero, che intende riconoscere un figlio italiano (in quanto già figlio di un cittadino italiano), nato in Italia, deve produrre il suo atto di nascita (eventualmente anche l’atto di nascita straniero del genitore italiano che ha già riconosciuto il figlio, qualora non risulti trascritto nei registri di stato civile di un Comune italiano).

Se il figlio italiano è nato all’estero, deve essere prodotto il suo atto di nascita straniero.

I cittadini stranieri che intendo riconoscere un figlio straniero, nato in Italia, dovranno presentare la dichiarazione della competente autorità dello Stato a cui appartiene il figlio o il genitore che fa il riconoscimento (autorità diplomatico-consolare in Italia), attestante le condizioni per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, stabilite dalla legge nazionale del figlio, al momento della nascita, ovvero se più favorevoli, del genitore che deve fare il riconoscimento, al momento in cui questo avviene. Tale dichiarazione, qualora rilasciata dall’autorità nazionale del figlio, potrà anche attestare il cognome da attribuire al figlio medesimo, a seguito e per il fatto del riconoscimento di filiazione. 

Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia certificata conforme e, ove previsto, legalizzati dalla competente autorità (locale o italiana del luogo di rilascio) e accompagnati da una traduzione ufficiale in italiano: qualora quest’ultima è stata eseguita all’estero, anch’essa deve essere legalizzata come il documento originale redatto in lingua straniera.

Cosa si ottiene

Formazione dell’atto di riconoscimento di filiazione, annotazione nell’atto di nascita del figlio dell’identità del genitore o genitori che hanno fatto il riconoscimento di filiazione e registrazione della paternità e/o maternità e la relazione familiare di figlio, nella scheda anagrafica di quest’ultimo del suo comune di residenza. 

Nel caso di figlio straniero, nato in Italia, oltre a quanto pocanzi detto, cambio o modifica del suo cognome sulla base delle indicazioni della dichiarazione resa dalla competente autorità dello Stato cui il medesimo appartiene.

Tempi e scadenze

30 giorni

Costi

Gratuito

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Casi particolari

Non è ammesso il riconoscimento di filiazione di un figlio straniero, nato all’estero, da parte di un genitore straniero.

Ulteriori informazioni

Il riconoscimento è stato recentemente riformato con l'introduzione della Legge n. 219 del 10.12.2012, che ha sostanzialmente equiparato lo stato giuridico di tutti i figli (escluso i figli maggiorenni adottati). 

A seguito del d.Lgs. n. 154/2013, attuativo della legge 219, tale equiparazione è diventata pressoché totale: non vi sono più figli naturali e figli legittimi, ma figli nati in costanza di matrimonio e fuori dal matrimonio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-    Legge n. 219 del 10 dicembre 2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”
-    D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, artt. 42 e seguenti. e circolari interpretative del Ministero dell’Interno.
– C.C. artt. 250 e seguenti.

Per quanto riguarda il cambio o la modifica del cognome del figlio cittadino italiano, riconosciuto dopo la sua nascita dal secondo genitore, ovvero di quello con cittadinanza straniera, nato in Italia, nel caso che la dichiarazione dell’autorità competente dello Stato a cui appartiene non dovesse fornire alcuna indicazione sulla modifica o sul cambio del suo cognome dopo il riconoscimento del secondo genitore, i genitori potranno fare istanza al Tribunale competente, ai sensi dell’art. 262, ultimo comma, del Codice Civile, per ottenere l’aggiunta del cognome del secondo genitore.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Via Monsignor Eugenio Gilardelli 21, San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Email: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it
Email Pec: comune.legnano@cert.legalmail.it
Recapiti telefonici (per Nascita e riconoscimento dei figli): 0331471227 - 252 - 232
Recapiti telefonici (per Disposizioni anticipate trattamenti sanitari DAT): 0331471219 - 232
Recapiti telefonici (per Matrimonio, Unione civile, Separazione, Riconciliazione e Divorzio): 0331471218 - 227 - 252
Recapiti telefonici (per Decesso): 0331471232 - 209 - 230 - 227
Recapiti telefonici (per Cittadinanza): 0331471252 - 229 - 218
Recapiti telefonici (per Cimiteri locali): 0331471230 - 229
Custode Cimitero Monumentale: 0331454921
Custode Cimitero Parco: 0331545850

Pagina aggiornata il 25/09/2025