Il SUAP è l’unico punto di accesso per l'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Non sono di competenza del SUAP (art. 2, comma 4, D.P.R. 160/2010) gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
Sono escluse inoltre dalla competenza del SUAP le professioni sanitarie, le Arti ausiliari delle professioni sanitarie, gli Operatori di interesse sanitario nonché i procedimenti connessi ad ambulanti e fiere ed occupazione di suolo pubblico, istanze relative ai mezzi pubblicitari “Temporanei” e/o soggetti a Convenzione/Concessione.
Nei seguenti casi i procedimenti telematici, in quanto privi dei requisiti minimi essenziali, sono IRRICEVIBILI:
- assenza di firma digitale dei documenti presentati;
- assenza di procura speciale in caso di delega e mancato invio dei documenti di identità personale dei sottoscrittori la procura speciale;
- mancata elezione di domicilio presso il procuratore delegato e /o non indicazione dell'indirizzo di PEC ove inviare le comunicazioni;
- tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da non consentire la completa identificazione dell'intervento, dell'immobile o di altri elementi essenziali all'istruttoria della pratica