Per tutte le manifestazioni, gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici "dal vivo" che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e prevedono un massimo di 200 partecipanti, è possibile utilizzare la procedura semplificata della Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A), introdotta con il D.L. 08.08.2013, n. 91.
La segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) può essere utilizza per:
- spettacolo e intrattenimento di carattere temporaneo in area delimitata, con strutture di contenimento del pubblico e con capienza fino a 200 persone (art. 68 e 80 tulps)
- piccoli spettacoli e intrattenimenti di carattere temporaneo in area aperta, non delimitata e senza strutture di contenimento del pubblico e con capienza fino a 200 persone (art. 69 tulps)
La misura massima delle 200 persone non si riferisce alla partecipazione prevista o prevedibile all'evento, bensì alla oggettiva capienza dell'impianto/luogo dove l'evento andrà a svolgersi. In caso di evento all'aperto, la capienza massima può essere determinata, previa chiara delimitazione dell'area, sulla base dei criteri riportati nel Decreto del Ministero dell'Interno del 19.08.1996 (0,6 persone/mq al chiuso, 1,5 persone/mq all'aperto)
La disciplina dei pubblici spettacoli e dei trattenimenti che si svolgono in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico è prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. L'art. 68 stabilisce che " senza licenza del Comune non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione". L'art. 69 stabilisce che " senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto". L'art. 71 del TULPS stabilisce che la licenza di cui agli articoli 68 e 69 è valida solo per il locale e per il tempo in essa indicato.
Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste guardando l'evento così come viene rappresentato. Per intrattenimento, invece, si deve intendere tutto ciò che comporta una partecipazione attiva all'evento da parte del pubblico. Al fine di tutelare la pubblica incolumità, sia i locali chiusi che gli spazi all'aperto con attrezzature atte allo stazionamento e contenimento del pubblico, in cui si svolgono spettacoli, sono soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del TULPS da parte della Commissione di Vigilanza.