L'art. 68 stabilisce che "senza licenza del Comune non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione". L'art. 69 stabilisce che "senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto". L'art. 71 del TULPS stabilisce che la licenza di cui agli articoli 68 e 69 è valida solo per il locale e per il tempo in essa indicato.
Lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta una partecipazione passiva, ove lo spettatore assiste guardando l'evento così come viene rappresentato. Per intrattenimento, invece, si deve intendere tutto ciò che comporta una partecipazione attiva all'evento da parte del pubblico.
Al fine di tutelare la pubblica incolumità, sia i locali chiusi che gli spazi all'aperto con attrezzature atte allo stazionamento e contenimento del pubblico, in cui si svolgono spettacoli, sono soggetti ad un controllo preventivo ed al rilascio di apposita licenza di agibilità, prevista dall'art. 80 del TULPS da parte della Commissione di Vigilanza.