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Ricorso al Prefetto avverso un verbale del Codice della Strada
Servizio
attivo
Il ricorso al Prefetto, disciplinato dagli artt. 203 e 204 C.d.S., costituisce un'ipotesi di ricorso gerarchico (c.d. improprio) avverso il verbale, mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa.
Può presentare ricorso esclusivamente il soggetto destinatario dell'obbligo al pagamento della sanzione, sia in qualità di autore della violazione, sia in qualità di obbligato in solido, che abbia interesse all'annullamento del verbale.
Descrizione
Il ricorso al prefetto si può presentare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s'intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall'Agente su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d'accertamento (c.d. preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.).
Il ricorso può essere redatto in carta semplice o utilizzando l'apposito modulo (vedasi link in calce alla presente) scaricabile da questa pagina.
Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.). Il ricorso deve essere sempre sottoscritto.
Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s'intende impugnare.
Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.
Come fare
Il ricorso può essere presentato:
- tramite raccomandata A.R. o PEC diretta al Comando di Polizia Locale di Legnano;
- tramite raccomandata A.R. o PEC diretta alla Prefettura di Milano NEL CASO DI MAIL PEC DOVRA' ESSERE SPEDITA CON MAIL PEC (PEC con PEC)
- direttamente all'UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Legnano Piazza San Magno n. 9 oppure presso il Protocollo del Comando di Polizia Locale - C.so Magenta 171
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla legge.
Cosa serve
E' opportuno, ma non obbligatorio, che al ricorso venga allegato il verbale di cui si chiede l'esame (meglio se in originale). Per i ricorsi al Prefetto il ricorrente può richiedere l'audizione (facoltativa) ed eventualmente allegare la documentazione che ritiene utile.
Cosa si ottiene
La valutazione da un organo terzo con emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento minimo del doppio della sanzione edittale oppure emissione di ordinanza di archiviazione del verbale
Tempi e scadenze
Termini del Procedimento
Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d'ingiunzione di pagamento o d'archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.
Costi
Il ricorso al Prefetto è gratuito.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.