Ogni occupazione di area pubblica o ad uso pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nello specifico Regolamento comunale, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare o costituisca pregiudizio ai diritti di terzi o altri interessi pubblici; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata.
Agli operatori che esercitano attività commerciali o somministrazione in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, tavolini e sedie), alle condizioni specificate all'art. 8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Legnano.
Qualora l'occupazione coinvolga aree oggetto di vincolo ai sensi del D.lgs. 490/99, aree adiacenti ad edifici vincolati o ricadenti nelle zone di interesse storico-ambientale individuate dallo strumento urbanistico generale oppure consiste in manufatti ingombranti (pedane, gazebo, dehors etc.), il rilascio della stessa è subordinato al parere positivo della commissione paesistica costituita in seno all'Amministrazione Comunale di Legnano ed ai necessari atti di assenso di natura urbanistico-edilizia.
DISCIPLINA GENERALE PER OCCUPAZIONI AREE ESTERNE