E’ consentito l’accesso alle seguenti categorie di veicoli, per necessità di servizio e/o motivate esigenze, nonché con i limiti e condizioni prescritti dalla presente disciplina:
a. Veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, Organi di Polizia Stradale e veicoli dotati di targa speciale immatricolati da enti previsti dal C.d.S.,
b. Veicoli adibiti al pubblico soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, carri attrezzi, Protezione Civile, ecc.);
c. Veicoli operativi adibiti a servizi di pubblico servizio (taxi, n.c.c. etc.) e pubblica utilità nell'ambito della manutenzione strade, gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, telefonia, igiene ambientale e raccolta rifiuti etc.), recanti le insegne aziendali e qualora l’accesso sia necessario allo svolgimento di tali prestazioni;
d. Veicoli dei servizi di vigilanza privata, limitatamente all’espletamento delle attività connesse, muniti delle insegne del servizio di appartenenza;
e. Veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della strada;
f. Veicoli di residenti nel Comune di Legnano nelle vie: F.lli Cervi, Umbria, Libia, Eritrea, Forlanini, Puglie, Speroni
g. Veicoli di dipendenti dell’Ospedale di Legnano, residenti nel Quartiere S. Paolo (area delimitata tra la via Novara, Sabotino, Liguria);
h. Altri veicoli autorizzati di volta in volta per esigenze temporanee debitamente motivate;