Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta dell’interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute.
La ripartizione in rate mensili di pari importo possono essere concesse fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre euro 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
La situazione di obiettiva difficoltà temporanea nell’adempimento della propria obbligazione, può essere data da:
- cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
- stato di crisi aziendale di carattere transitorio;
- contemporanea scadenza di obbligazioni pecuniarie;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore;
- temporanea carenza di liquidità finanziaria.
Il provvedimento di rateizzazione verrà determinato con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e le sanzioni sono dovute per intero.