Aliquota agevolata 0,86%
È prevista l’aliquota agevolata al 8,6 per mille per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado del comodante.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art. 1, comma 747L. 160/2019
- Art. 13 Regolamento IMU
L’agevolazione consente di applicare l’aliquota del 8,6 per mille della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMUqualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante(proprietario dell’alloggio) e comodatario(occupante dell’alloggio).
Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di secondo grado (fratelli e sorelle – nipoti e nonni) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU).
Il comodatario deve essere maggiorenne.
- Requisito 2: obblighi dichiarativi
Il comodante assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento,a pena decadenza del beneficio, l’apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti perl’applicazione dell’aliquota agevolata. Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate precedentemente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
- Requisito 3: utilizzo dell’alloggio concesso in comodato.
Il comodatario deve adibire detto immobile ad abitazione principale
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione comodato e presentandolo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono persi i requisiti.
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.
L’agevolazione si estende alle pertinenze dell’abitazione principale data in comodato nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (anche come precisato nella risoluzione 1/DF del 17/02/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).