Aliquota agevolata 0,86% e riduzione d'imposta al 50%
È prevista l’aliquota agevolata al 8,6 per mille per gli alloggi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado del comodante.
Oltre all’aliquota agevolata introdotta dal Comune, è possibile applicare una ulteriore agevolazione introdotta dallo Stato, che comporta la riduzione al 50% della base imponibile del fabbricato, qualora siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 747, lettera c), legge n. 160/2019.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Art. 1, comma 747L. 160/2019
- Art. 13 Regolamento IMU
L’agevolazione consente di applicare l’aliquota del 8,6 per mille e la riduzione al 50% della base imponibile dell’alloggio, e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMU. In pratica si ha il dimezzamento dell’imposta per il periodo di sussistenza qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisito 1: rapporto di parentela tra comodante (proprietario dell’alloggio) e comodatario (occupante dell’alloggio).
Il comodante (che è tenuto a versare l’IMU) deve essere legato da un rapporto di parentela di primo grado (genitore o figlio) con il comodatario (che non è tenuto a versare l’IMU). Il comodatario deve essere maggiorenne.
- Requisito 2: limite al numero di alloggi posseduti dal comodante e loro collocazione.
Il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, non deve possedere altri immobili in Italia ma unicamente quello oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui abita solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Requisito 3: utilizzo dell’alloggio concesso in comodato.
il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato. Il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale.
- Requisito 4: registrazione del contratto di comodato.
Il contratto di comodato d’uso deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula.
L’agevolazione spetta dalla data di registrazione del contratto. Il ravvedimento operoso per tardiva registrazione non fa retroagire l’agevolazione.
Esistono due forme di contratto di comodato o uso gratuito:
- il contratto redatto in forma scritta, da registrare presso qualunque Agenzia delle Entrate. È soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari a € 200 da versare con modello F23 (codice tributo 109T), oltre all’imposta di bollo. Per la richiesta di registrazione va compilato il Mod. 69 in duplice copia. Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno (salvo clausola espressa di scadenza contrattuale);
- il contratto verbale, da registrare anch’esso presso qualunque Agenzia delle Entrate. La registrazione va effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta registrazione (Mod. 69) in duplice copia, in cui come tipologia dell’atto dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”.
È soggetto all’imposta di registro in misura fissa pari a € 200 da versare con modello F23 (codice tributo 109T).
- Requisito 5: obblighi dichiarativi.
Il comodante assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, a pena decadenza del beneficio, l’apposito modulo (allegando copia del contratto registrato per la riduzione al 50% della base imponibile) con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
In caso di istanza presentata tardivamente, l’esenzione o l’agevolazione decorrerà dal 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza.
Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate precedentemente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione comodato e presentandolo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono persi i requisiti.
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del comodante e concesso al comodatario non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Ferme restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell’aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori.
L’agevolazione si estende alle pertinenze dell’abitazione principale data in comodato (che devono essere indicate nel contratto di comodato) nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (anche come precisato nella risoluzione 1/DF del 17/02/2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
I requisiti vanno verificati in capo al singolo comodante, pertanto, ad esempio, se due genitori sono comproprietari dell’alloggio concesso in comodato al figlio e i requisiti sono posseduti solo da uno dei due (ad esempio perché l’altro genitore possiede un ulteriore alloggio oltre quelli previsti) il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile si applicherà solo alla quota di possesso dell’alloggio in capo al comodante che detiene i requisiti, l’altro genitore, sebbene anch’egli comodante, calcolerà l’imposta nei modi ordinari.