Riduzione
L’articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ;
La riduzione della base imponibile è stata disciplinata dall’articolo 8 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1, comma 747L. 160/2019
La base imponibile è ridotta del 50 per cento, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
Il riconoscimento del valore storico-artistico di un immobile è subordinato all’emissione di apposito provvedimento di ufficializzazione del vincolo da parte dell’Ente cui è affidata la tutela dei beni culturali, che assume valore costitutivo ai fini dell’agevolazione fiscale e che deve formare oggetto di apposita dichiarazione IMU o trasmissione al Comune, precedente all’applicazione dell’agevolazione.
Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.