Nel caso in cui il contribuente abbia versato in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso.
Non si ha diritto al rimborso relativamente all’imposta versata per aree edificabili successivamente divenute terreni agricoli a seguito dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti.
Si provvede al rimborso quando, per singolo anno d’imposta, il tributo, comprensivo di interessi, risulta non inferiore ad € 12,00.
Il rimborso deve essere esplicitamente richiesto dal contribuente presentando all’Ufficio una formale istanza firmata.
L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dall’Ufficio
L’ufficio esamina l’istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente per tutte le annualità d’imposta eventualmente non ancora verificate (quindi anche annualità cui l’istanza di rimborso non si riferisce).
Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati (a mero carattere esemplificativo):
- conferma delle somme richieste a rimborso: l’Ufficio dispone l’erogazione del rimborso incrementato dei relativi interessi;
- riduzione delle somme richieste a rimborso: è emerso che la somma richiesta a rimborso risulta non essere stata correttamente determinata oppure sono emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili (nella medesima annualità), l’Ufficio provvede a compensare debiti e crediti nella stessa annualità e dispone l’erogazione della differenza a rimborso incrementata dei relativi interessi;
- rigetto della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: sono emersi inadempimenti fiscali del contribuente (nella medesima annualità o in annualità differenti) che comportano non solo l’impossibilità di erogare il rimborso ma anche la necessità di recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata non coperta dall’eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso, alla differenza d’imposta si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.
Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall’Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l’istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti emessi.