Riduzione
L’articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
- a) (…);
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.
Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
La riduzione della base imponibile è stata disciplinata dall’articolo 8 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU, al quale si rimanda per le definizioni e le modalità di dettaglio.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1, comma 747L. 160/2019
Stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo
Secondo l’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento IMU vigente, l’attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo deve consistere in uno stato di degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lettere a), b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per il quale necessitano invece interventi di restauro e risanamento conservativo e/o interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c), d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380). Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.
Non costituisce di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).
L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile, dalla data d’inizio dei lavori, va determinata con riferimento al valore dell’area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come previsto dall’art. 1, comma 746, legge n. 160/2019.
Nel caso di emissione di ordinanze sindacali che attestino condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, l’agevolazione fiscale è ammessa solo nel caso siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento IMU vigente che devono, comunque, essere attestati attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.
Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
Si ha diritto alla riduzione della base imponibilequalora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisito 1: fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali, quali pilastri, muri perimetrali o di confine, aventi funzione portante lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino per l’arco temporale previsto dal provvedimento e comunque per un tempo non superiore a tre anni;
- alloggi per i quali sia stata emessa dichiarazione di alloggio inabitabile ai sensi dell’art. 3.1.13 del vigente Regolamento Locale di Igiene e, come previsto dalla disposizione, sgomberato con ordinanza.
- Requisito 2: obblighi dichiarativi.
La riduzione di imposta decorre dalla data di presentazione all’Ufficio della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000, ovvero dalla data indicata nella dichiarazione IMU da presentare nei termini di legge e alla quale il contribuente allega idonea documentazione. Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva oppure dalla dichiarazione di variazione IMU il personale tecnico degli uffici comunali preposti provvederà ad accertare, laddove necessario, la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario stesso si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dall’eventuale beneficio.
Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata ai sensi del presente Regolamento, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza propriamente fiscale, non comportando l’automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità ai fini edilizi.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.