Riduzione d'imposta al 75%
Per gli immobili locati a canone concordato - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori - di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, commi 3 e 4, e art. 5 (Contratti di locazione di natura transitoria).
Aliquota agevolata 0,56%
È inoltre prevista l'aliquota agevolata 0,56 per cento per le unità immobiliari (e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,interamente locate a canone concordato ai sensi della L. n. 431/1998 art. 2, commi 3 e 4, dal soggetto passivo di imposta apersone fisiche che le utilizzano come abitazione principale
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 2, commi 3 e 4 L. 431/1998
- Art. 1, comma 760 L. 160/2019
- Art. 12 Regolamento IMU
Agevolazione comunale
L’agevolazione consente di applicare l’aliquota del 5,6 per mille ai fini del calcolo dell’IMU, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisito 1: tipologia del contratto
Il beneficio è applicabile a tutti gli alloggi, comprese le relative pertinenze,classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, che risultano locati sulla base di un contratto a canone concertato/concordato ai sensi della legge n. 431/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
Il contratto di locazione deve essere stipulato in conformità all’Accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
- Requisito 2: obblighi dichiarativi.
Il locatore assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre dell’anno per il quale l’agevolazione è richiesta, a pena decadenza del beneficio, l’apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, allegando:
- copia fotostatica integrale del contratto di locazione a canone concordato comprensivo dell’attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni di categoria firmatarie dell’Accordo territoriale,
- prospetto dei calcoli della superficie con l’indicazione dei parametri oggettivi degli immobili locati e registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all’Ufficio tale informazione compilando il modello di cessazione/recesso locazione e presentandolo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono persi i requisiti.
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del locatore non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati.
Agevolazione statale
L’agevolazione comporta la possibilità di applicare la riduzione al 75% dell’imposta dovuta con applicazione dell’aliquota ordinaria del 10 per mille.
Per poter beneficiare dell’agevolazione statale occorre rispettare tassativamente i requisiti definiti dall’art. 1, comma 760, legge n. 160/2019:
- Requisito 1: tipologia del contratto
Il beneficio è applicabile a tutti gli alloggi, comprese le relative pertinenze,classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, che risultano locati sulla base di un contratto a canone concertato/concordato ai sensi della legge n. 431/1998 o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.
Il contratto di locazione deve essere stipulato in conformità all’Accordo territoriale vigente sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
- Requisito 2: obblighi dichiarativi.
Il locatore assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando, a pena decadenza del beneficio, la dichiarazione IMU relativa al corrente anno d’imposta entro il termine del 30 giugno dell’anno successivoper il quale l’agevolazione è richiesta, allegando, al modello di dichiarazione:
- copia fotostatica del contratto di locazione comprensivo dell’attestazione di conformità rilasciata dalle associazioni di categoria firmatarie dell’Accordo territoriale,
- prospetto dei calcoli della superficie con l’indicazione dei parametri oggettivi degli immobili locati e registrazione all’Agenzia delle Entrate.
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione statale, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione presentando, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è avuta la cessazione dell’agevolazione statale, la dichiarazione di variazione IMU.
Il beneficio a favore dell’alloggio di proprietà del locatore non si applica nel caso non sia soddisfatto anche uno solo dei requisiti sopra indicati. Analogamente il beneficio decade nel momento in cui viene a mancare, in corso d’anno, anche uno solo dei requisiti sopra indicati