E’ prevista l'assimilazione ad abitazione principale, e quindi l’esenzione dal pagamento IMU, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’agevolazione si estende anche alle eventuali pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 1, comma 741L. 160/2019
- Art. 3 Regolamento IMU
Si ha diritto all’esenzione dell’alloggio e delle relative pertinenze, ai fini del calcolo dell’IMUqualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- Requisito 1: residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
- Requisito 2: l’immobile non deve essere locato
- Requisito 3: obblighi dichiarativi.
Il contribuente assolve gli obblighi dichiarativi compilando e presentando entro il 31 dicembre del corrente anno, a pena decadenza del beneficio, l’apposito modulo con il quale dichiara di possedere i requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente sempre che non siano intervenute variazioni alle condizioni che danno diritto all’agevolazione.
Al venir meno dei requisiti per l’applicazione dell’aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a comunicare all’ufficio tale informazione compilando il relativo modello di cessazione presentandolo entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono persi i requisiti.