L’autentica di firma è l'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che la firma posta in calce ad un documento è stata fatta da quella persona. Con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 non è più prevista l'autentica di firma su documenti rivolti agli Enti Pubblici in quanto in tali casi l’autenticità è garantita dalla copia di un documento di identità allegato così come dalla firma digitale per le richieste telematiche.
Secondo la nostra legislazione nazionale, l’autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi costituiscono una deroga al principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente alle specifiche tipologie definite dalla legge.E’ possibile autentica di firma su dichiarazione sostitutiva atto notorio riportante fatti conosciuti, mentre non è possibile per manifestazioni di volontà, procure o dichiarazioni con contenuto negoziale.
Come esempio rilevante, con l'entrata in vigore dell'art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati.
E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.
L’autentica di firma sugli atti di vendita di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi consiste nell'autentica della sottoscrizione sulle dichiarazioni riguardanti l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi.
L’autentica di copia è l'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che una copia è identica al proprio originale.
L’autentica di foto consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella foto mediante trascrizione delle generalità.