Proporre un’opposizione ad una sanzione amministrativa

Servizio attivo

Per la violazione di talune norme sono previste sanzioni amministrative (di solito pecuniarie). Contro il provvedimento, il trasgressore può proporre OPPOSIZIONE per ottenerne l'annullamento totale o parziale, o almeno una riduzione della sanzione.

A chi è rivolto

Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima; non occorre(ma è consigliata)l'assistenza di un Avvocato.

Il ricorso deve essere redatto e firmato dal destinatario del provvedimento (trasgressore, obbligato in solido o se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.

Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, esser depositata ENTRO 30 GIORNI (60 per residenti all'estero) dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato telematicamente nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione.

Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.

Come fare

  • redigere il ricorso secondo il modello in allegato
  • acquistare contributo unificato e marca da bollo calcolati secondo il valore della sanzione con sistema PagoPA
  • depositare c/o l’ufficio GdP il ricorso con produzione documentale in originale

Cosa serve

Originale della sanzione/ingiunzione

Procedure collegate

Se la parte decide di farsi difendere da un avvocato, quest’ultimo potrà entrare in possesso di tutti i documenti riferiti alla causa attraverso il sistema informatico (PST giustizia) compresa la sentenza finale

Se la parte rimane in giudizio in modo proprio dovrà recarsi in cancelleria, presentare le richieste e attendere i tempi necessari per la produzione e ritiro di quanto richiesto.

Cosa si ottiene

Alla conclusione di tutta l’istruttoria, il giudice emetterà sentenza di “accoglimento” o “rigetto” delle richieste presentate dall’attore.

In caso di ACCOGLIMENTO, la sanzione verrà annullata totalmente o parzialmente

In caso di “RIGETTO”, la sanzione verrà raddoppiata a meno che il giudice disponga il pagamento al “minimo edittale”

Tempi e scadenze

Dall’iscrizione a ruolo della pratica alla prima udienza, per tempi richiesti dalla stessa procedura, trascorreranno circa un paio di mesi

Costi

All’atto dell’iscrizione a ruolo di una controversia vi è da corrispondere il “contributounificato” calcolato secondo il valore della causa ed una marca da bollo da 27 euro (vedi tabella “contributo unificato”) oltre alle eventuali spese di difesa.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

  • NON può essere proposto ricorso avverso una sanzione già pagata
  • I punti patente o altre sanzioni ACCESSORIE nonpossono essere scisse dalla sanzione da cui hanno origine
  • Il ricorso DEVE essere proposto e firmato dall’intestatario della sanzione
  • Chi propone ricorso ha L’OBBLIGO di presentarsi alla prima udienza, in caso contrario il ricorso verrà rigettato per “assenza dell’opponente”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Giudice di Pace

Municipio di Legnano, 9, Piazza San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Telefono: 0331/471150
Email: gdp.legnano@giustizia.it
PEC: prot.gdp.legnano@giustiziacert.it
PEC deposito atti penali: depositoattipenali.gdp.legnano@giustiziacert.it
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Pagina aggiornata il 30/01/2024