Colui che riceve una sanzione amministrativa e la ritiene illegittima; non occorre(ma è consigliata)l'assistenza di un Avvocato.
Il ricorso deve essere redatto e firmato dal destinatario del provvedimento (trasgressore, obbligato in solido o se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato.
Nell'atto notificato al trasgressore è indicato il Giudice davanti a cui può essere fatta l'opposizione e il termine per proporla. L'opposizione deve, a pena di inammissibilità, esser depositata ENTRO 30 GIORNI (60 per residenti all'estero) dalla notifica del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso deve esporre TUTTE le richieste ed eventuali prove (documenti e testimoni); va depositato telematicamente nella cancelleria del Giudice del luogo della violazione.
Si può anche chiedere la sospensione dell'esecuzione.
L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa dal Giudice, se richiesto e sentite le parti, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza, ma diviene inefficace se non è confermata con ordinanza alla prima udienza successiva.