Disciplinato dall’art 633 c.p.c. (codice di procedura civile), il decreto ingiuntivo (D.I.) è un provvedimento giudiziale che ha ad oggetto l’ingiunzione (ordine del giudice) del pagamento di una somma di danaro o cose fungibili o la consegna di quanto dovuto al creditore.
Il decreto ingiuntivo verrà emesso quando il creditore fornisca al giudice prova scritta del proprio credito. L’articolo 634 del c.p.c., a titolo esemplificativo, cita alcuni documenti validi come prova,fra questi “le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile”. La prova scritta di un credito può certamente essere costituita da un contratto, anche se stipulato per scrittura privata. In questo caso, dove sia prevista una controprestazione, il creditore ricorrente dovrà fornire elementi tali da far presumere adempiuta la propria prestazione contrattuale.
Il procedimento d’emissione è “monitorio”, avviene quindi “inaudita altera parte”, cioè senzasentire la controparte. In questa fase dunque non è esteso il contraddittorio alla controparte.
Attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo il creditore ha il vantaggio di poter rapidamente ottenere un titolo per agire con l’esecuzione forzata e procedere al pignoramento per soddisfare le proprie ragioni.