Il giudice di pace designato, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti.
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.
Il mandato a rappresentare le parti comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
L’attore si costituisce depositando il ricorso notificato unitamente al decreto rilasciato dal giudice e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.
Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura [….]