Ai sensi dell’art. 40 e seguenti del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e nel rispetto delle istruzioni ISTAT per l’ordinamento ecografico, ogni area di circolazione pubblica o privata aperta al pubblico deve essere denominata e ogni accesso esterno su tali aree di circolazione deve essere identificato da una targhetta indicante un numero civico. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
Il servizio provvede a identificare il numero civico da attribuire ai vari accessi, nel rispetto della normativa vigente, previa presentazione di apposita richiesta.