Cittadinanza - riconoscimento per beneficio di legge

Servizio attivo

La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.

A chi è rivolto

Rivolto a stranieri o apolidi.

Descrizione

La cittadinanza italiana può essere riconosciuta su richiesta dell'interessato per i seguenti casi:

  1. straniero nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
  2. maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

Come fare

Procedimento ad Istanza di Parte

Uffici per Informazioni:

Ufficio di Stato Civile - Sede distaccata in Via Gilardelli n. 21

Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30- giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:00- sabato dalle ore 8:30 alle ore 12,15

Indirizzi e recapiti telefonici per presentazione istanza:

Telefono: 0331 4712252 - fax: 0331 471249 - e-mail: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it
Mail Istituzionale: comune.legnano@cert.legalmail.it

Richiesta Informazioni Procedimenti in corso

Telefono: 0331 4712252 - fax: 0331 471249 - e-mail: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it

Cosa serve

L'acquisto della cittadinanza avviene per così detto beneficio di legge:
Per discendenza: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (oppure uno dei nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano successivamente perso la cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana se in possesso di uno dei seguenti requisiti:

    presta effettivamente servizio militare nelle Forze Armate Italiane e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    assume un impiego pubblico anche all’estero, per lo Stato italiano
    al compimento dei 18 anni di età, sia residente legalmente in Italia, senza interruzione, da almeno due anni.

Per nascita e residenza in Italia (IUS SOLI): può acquistare la cittadinanza italiana lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni e che dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
Si tratta di una forma “condizionata” di ius soli, suscettibile di trovare applicazione soltanto in presenza dei tre suddetti requisiti: nascita in Italia, residenza ininterrotta fino al compimento della maggiore età, dichiarazione entro un anno dal compimento della maggiore età.
Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 novembre 2007 ha, tuttavia, chiarito che l’iscrizione anagrafica tardiva di un minore presso un Comune italiano, può considerarsi non pregiudizievole ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l’effettiva presenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). Pertanto, se in periodi successivi alla nascita si rilevano brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l’interessato potrà produrre documentazione integrativa, quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la sua presenza in Italia.
In ogni caso la circolare precisa che l'iscrizione anagrafica deve essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima deve essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Su tale punto è intervenuta la giurisprudenza (Tribunale di Imperia, sentenza del 10 settembre 2012), pronunciandosi a favore di un'interpretazione estensiva della norma. Ad avviso dei giudici del tribunale ai fini della concessione della cittadinanza italiana, occorre valutare che l’interessato sia nato in Italia e vi abbia risieduto fino al compimento del 18° anno di età, in base a tutti gli elementi a disposizione (certificati anagrafici, di vaccinazione, medici, scolastici, ecc.) mentre la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita, costituirebbe soltanto uno dei molteplici indici suscettibili di valutazione, senza assumere valore esclusivo.

L'articolo 33 del Decreto legge n 69 del 21 giugno 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (così detto Decreto del fare) ha previsto alcune semplificazione per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia.
In primo luogo, recependo i più recenti orientamenti giurisprudenziale, la norma ha chiarito che allo straniero nato in Italia che al compimento dei 18 anni chiede l’acquisto della cittadinanza, non sono imputabili, ai fini di dimostrare la residenza legale ininterrotta per tutta la minore età, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea.
Altre importante novità è contenuta nel secondo comma dell'articolo 33 il quale impone agli Ufficiali di Stato Civile di comunicare al neo-diciottenne straniero, nella sede di residenza che risulta all'ufficio, la possibilità, in presenza dei requisiti, di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, tale richiesta potrà essere fatta anche oltre il diciannovesimo anno di età.

Cosa si ottiene

La cittadinanza dell'Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

    la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell'Unione;
    il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
    la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
    il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.

La cittadinanza italiana si può riacquistare su domanda.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

Tempi e scadenze

Termini del Procedimento

Termine pari alla metà di quello originariamente previsto ai sensi dell'art. 2, comma 9ter, della Legge 07.08.1990, n. 241

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Ulteriori informazioni


Diritto all'Indennizzo

L'Amministrazione, in caso di ritardo nella conclusione del procedimento è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, come specificatamente disposto dall'art. 2bis, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Via Monsignor Eugenio Gilardelli 21, San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

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Custode Cimitero Parco: 0331545850
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Pagina aggiornata il 22/10/2024