Richiedere la separazione personale, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio avanti all'Ufficiale dello Stato Civile

Servizio attivo

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello stato civile, L. 10/11/2014, n. 162

A chi è rivolto

Ai coniugi di cui almeno uno è residente nella Città di Legnano e che hanno contratto matrimonio in Italia, con atto di matrimonio iscritto o trascritto nei registri di Stato civile del Comune di matrimonio, ovvero all’estero, con atto di matrimonio straniero trascritto nei registri di Stato civile di un Comune italiano.
Ai coniugi che hanno contratto matrimonio nella Città di Legnano o all’estero, nei cui registri di Stato civile è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio contratto sul territorio di questa Città o all’estero ed entrambi sono cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza. 

Descrizione

I coniugi possono concludere, innanzi all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, può essere concluso a condizione che i coniugi siano separati legalmente (con sentenza passata in giudicato, ovvero con accordo confermato e iscritto, ovvero autorizzato e trascritto nei registri di Stato civile) e ininterrottamente da almeno sei mesi, in caso di separazione consensuale (richiesta da entrambi i coniugi), da almeno dodici mesi, in caso di separazione giudiziale (richiesta da un solo coniuge – ricorrente – contro l’altro coniuge - convenuto).

L’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Legnano è competente quando: 
1) uno dei coniugi è residente nel Comune di Legnano e il matrimonio è stato celebrato in Italia e il relativo atto è stato iscritto o trascritto nei registri di Stato civile del Comune di matrimonio ovvero, in caso di matrimonio contratto all’estero, il relativo atto straniero sia stato trascritto nei registri di Stato civile di un Comune della Repubblica italiana; 
2) il matrimonio è stato celebrato nella città di Legnano o all’estero e il relativo atto è stato iscritto o trascritto nei registri di Stato civile della Città di Legnano e, in caso che nessuno dei coniugi sia ivi residente, essi siano entrambi cittadini italiani.

Gli accordi in argomento non possono essere conclusi in presenza di figli, anche adottivi (sono esclusi i figli adottati in età maggiorenne), comuni dei coniugi che siano, al momento della loro conclusione:
1) minori; 
2) maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.

I medesimi accordi inoltre non possono contenere patti di trasferimento patrimoniale: è dunque esclusa la possibilità per i coniugi di dividere il loro patrimonio di cui risultano comproprietari secondo il regime patrimoniale della comunione dei beni, ovvero per atto pubblico (in caso che i rapporti patrimoniali dei coniugi siano regolati dal regime di separazione dei beni).

I presenti accordi vengono conclusi avanti all’Ufficiale dello stato civile competente quando i coniugi compaiono avanti a lui personalmente e congiuntamente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione che essi vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento, secondo condizioni tra di loro concordate. 
Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l'Ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé (personalmente e congiuntamente) non prima di trenta giorni dalla ricezione dell'accordo per la conferma del medesimo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.

L’accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, dopo che è stato confermato nella data concordata con i coniugi e loro assegnata dall’Ufficiale dello Stato civile nell’atto contenente il medesimo accordo, ovvero quello che modifica le condizioni di separazione o di divorzio (per questo accordo non è prevista la conferma), produce nell’ordinamento dello Stato gli effetti del provvedimento giudiziale che definisce i medesimi procedimenti che i coniugi possono promuovere avanti all’autorità giurisdizionale, ex legge n. 898/1970, codice civile e codice di procedura civile.
Tali effetti decorrono dalla data della conclusione dell’accordo, quindi, in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo che l’accordo sia stato confermato, essi retroagiscono a tale data.

Nel caso in cui entrambi i coniugi non dovessero comparire nella data concordata e assegnata per confermare l’accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, il procedimento si conclude inderogabilmente (senza possibilità di rinvio) con la sottoscrizione del verbale di mancata conferma del medesimo accordo da parte dell’Ufficiale dello Stato civile ed eventualmente del coniuge comparso per confermare l’accordo che, pertanto, non produrrà alcun effetto di legge. 

Nell’accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi possono concordare la sola condizione di prevedere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, nel caso di separazione consensuale, c.d. assegno di mantenimento, nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, c.d. assegno divorzile, a favore di un coniuge e a carico dell’altro.

Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite in un accordo o provvedimento definitivo ed in particolare possono concludere un accordo per chiedere:
1)    l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa;
2)    la cessazione dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che, successivamente, al momento della conclusione dell’accordo, sono maggiorenni e/o economicamente autosufficienti.
Tali condizioni economiche hanno la natura di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza o il venir meno di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi (trasferimento di diritti reali) su di un bene determinato preclusi dalla norma in oggetto.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare), preclusa dalla norma de qua.
E’ fatto comunque salvo il diritto dei figli maggiorenni di ricorrere ai procedimenti dell’ordinamento giuridico al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto al mantenimento da parte dei genitori, qualora non siano economicamente autosufficienti, contrariamente a quanto dichiarato dai loro genitori nell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tra di essi.

Come fare

Procedura via mail
Le parti possono avviare la procedura, inviando una mail all’ufficio di Stato civile, all’indirizzo: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it, corredata dal relativo modulo in pdf editabile, scaricabile in fondo alla presente pagina web, debitamente compilato e firmato con firma autografa da ciascun coniuge, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf – di un valido documento d’identità e del codice fiscale del coniuge sottoscrittore. 

A mezzo pec (posta elettronica certificata)
Le parti possono avviare la procedura inviando il relativo suddetto modulo, debitamente compilato e firmato, digitalmente o con firma autografa, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale del coniuge sottoscrittore, all'indirizzo: comune.legnano@cert.legalmail.it.

A mezzo posta
Le parti possono avviare la procedura trasmettendo in originale il relativo suddetto modulo, debitamente compilato e firmato con firma autografa da ciascun coniuge, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale del coniuge sottoscrittore, all'indirizzo: p.zza San Magno, 9 – 20025 Legnano (Mi)

Presso il Municipio
Le parti possono avviare la procedura, presentando in originale il relativo suddetto modello, debitamente compilato e firmato con firma autografa, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale del coniuge sottoscrittore, all’ufficio protocollo, piano terra, in p.zza San Magno, 9.

N.B. E’ assolutamente necessario che entrambi i relativi moduli, ciascuno compilato e sottoscritto da un coniuge, siano trasmessi all’Ufficio di Stato civile affinché la procedura possa essere avviata.

Cosa serve

Oltre al modulo predisposto dall’ufficio di Stato civile, scaricabile in fondo alla presente pagina web, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da ciascun coniuge con firma autografa, ovvero con firma digitale o elettronica certificata, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale del coniuge sottoscrittore:
•    solo in caso di richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: la copia del provvedimento definitivo o dell’accordo confermato o autorizzato di separazione personale; 
•    solo in caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio: la copia del provvedimento definitivo o dell’accordo confermato o autorizzato di separazione personale o di divorzio, ovvero di precedente modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Cosa si ottiene

•    La copia degli atti di Stato civile contenenti l’accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e della conferma del medesimo accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i medesimi procedimenti che i coniugi possono promuovere avanti all’autorità giurisdizionale, ex legge n. 898/1970, codice civile e codice di procedura civile.
•    L’annotazione dell’accordo di separazione personale nell’atto di matrimonio e quella dell’accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel medesimo atto di matrimonio e in quello di nascita dei coniugi e l’aggiornamento dello Stato civile nell’anagrafe del loro comune di residenza. 

N.B. L’accordo di separazione personale (e quello di modifica delle relative condizioni) non cambia lo Stato civile dei coniugi che, pertanto, resta quello di CONIUGATO.

Tempi e scadenze

A seguito dell’avvio del procedimento con la trasmissione all’Ufficio di Stato civile del modulo dal medesimo a tal fine predisposto, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun coniuge, con gli allegati richiesti:
•    circa 30 giorni per l’acquisizione dei documenti al fine delle verifiche circa la registrazione e la correttezza dei dati del matrimonio; in caso di richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’accertamento che sia decorso il periodo minimo e ininterrotto prescritto dalla legge n. 898/1970 di separazione legale dei coniugi; in caso di richiesta congiunta di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la registrazione dell’accordo o del provvedimento definitivo, contenente le condizioni che i coniugi intendono modificare;
•    circa 30 giorni per la comparizione personale di entrambi i coniugi avanti all’Ufficiale dello Stato civile, previo appuntamento concordato con lo stesso, ai fini della conclusione dell’accordo di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
•    almeno 30 giorni (termine minimo previsto dalla legge) per la comparizione personale di entrambi i coniugi avanti all’Ufficiale dello Stato civile, nella data concordata e assegnata ai coniugi, ai fini della conferma dell’accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Questa data non è oggetto di modifica, anche in caso di richiesta comprovata da gravi motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi di voler confermare l’accordo.

Costi

Diritto di 16 € per la redazione e sottoscrizione di ogni accordo di separazione personale, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

All’ufficio di Stato civile di Legnano si accede su appuntamento che è possibile fissare per telefono o a mezzo richiesta inviata per mail ordinaria.

Casi particolari

In caso che uno o entrambi i coniugi non conoscano la lingua italiana, ovvero siano sordi, muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare verbalmente e per iscritto, essi possono procurarsi un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone di loro fiducia, al quale l’Ufficio dello Stato civile, dopo averlo ritenuto idoneo e aver ricevuto il suo giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto, affida l’incarico della traduzione, dall’italiano nella lingua conosciuta dai coniugi e viceversa, degli atti di Stato civile contenenti gli accordi de quibus.

Ulteriori informazioni

Numeri di telefono: 0331/417218-471227.

Indirizzo mail: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it

Pec: comune.legnano@cert.legalmail.it

Ufficio dello Stato civile sito in Legnano, via Gilardelli, 21, piano rialzato.
Responsabile dell’Ufficio di Stato civile e Cittadinanza: Antonino Priolo

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Via Monsignor Eugenio Gilardelli 21, San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Email: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it
Email Pec: comune.legnano@cert.legalmail.it
Recapiti telefonici (per Nascita e riconoscimento dei figli): 0331471227 - 252 - 232
Recapiti telefonici (per Disposizioni anticipate trattamenti sanitari DAT): 0331471219 - 232
Recapiti telefonici (per Matrimonio, Unione civile, Separazione, Riconciliazione e Divorzio): 0331471218 - 227 - 252
Recapiti telefonici (per Decesso): 0331471232 - 209 - 230 - 227
Recapiti telefonici (per Cittadinanza): 0331471252 - 229 - 218
Recapiti telefonici (per Cimiteri locali): 0331471230 - 229
Custode Cimitero Monumentale: 0331454921
Custode Cimitero Parco: 0331545850
Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/12/2024