I coniugi possono concludere, innanzi all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, può essere concluso a condizione che i coniugi siano separati legalmente (con sentenza passata in giudicato, ovvero con accordo confermato e iscritto, ovvero autorizzato e trascritto nei registri di Stato civile) e ininterrottamente da almeno sei mesi, in caso di separazione consensuale (richiesta da entrambi i coniugi), da almeno dodici mesi, in caso di separazione giudiziale (richiesta da un solo coniuge – ricorrente – contro l’altro coniuge - convenuto).
L’Ufficiale dello Stato civile del Comune di Legnano è competente quando:
1) uno dei coniugi è residente nel Comune di Legnano e il matrimonio è stato celebrato in Italia e il relativo atto è stato iscritto o trascritto nei registri di Stato civile del Comune di matrimonio ovvero, in caso di matrimonio contratto all’estero, il relativo atto straniero sia stato trascritto nei registri di Stato civile di un Comune della Repubblica italiana;
2) il matrimonio è stato celebrato nella città di Legnano o all’estero e il relativo atto è stato iscritto o trascritto nei registri di Stato civile della Città di Legnano e, in caso che nessuno dei coniugi sia ivi residente, essi siano entrambi cittadini italiani.
Gli accordi in argomento non possono essere conclusi in presenza di figli, anche adottivi (sono esclusi i figli adottati in età maggiorenne), comuni dei coniugi che siano, al momento della loro conclusione:
1) minori;
2) maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.
I medesimi accordi inoltre non possono contenere patti di trasferimento patrimoniale: è dunque esclusa la possibilità per i coniugi di dividere il loro patrimonio di cui risultano comproprietari secondo il regime patrimoniale della comunione dei beni, ovvero per atto pubblico (in caso che i rapporti patrimoniali dei coniugi siano regolati dal regime di separazione dei beni).
I presenti accordi vengono conclusi avanti all’Ufficiale dello stato civile competente quando i coniugi compaiono avanti a lui personalmente e congiuntamente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione che essi vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento, secondo condizioni tra di loro concordate.
Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, secondo condizioni concordate, l'Ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé (personalmente e congiuntamente) non prima di trenta giorni dalla ricezione dell'accordo per la conferma del medesimo.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo.
L’accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, dopo che è stato confermato nella data concordata con i coniugi e loro assegnata dall’Ufficiale dello Stato civile nell’atto contenente il medesimo accordo, ovvero quello che modifica le condizioni di separazione o di divorzio (per questo accordo non è prevista la conferma), produce nell’ordinamento dello Stato gli effetti del provvedimento giudiziale che definisce i medesimi procedimenti che i coniugi possono promuovere avanti all’autorità giurisdizionale, ex legge n. 898/1970, codice civile e codice di procedura civile.
Tali effetti decorrono dalla data della conclusione dell’accordo, quindi, in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo che l’accordo sia stato confermato, essi retroagiscono a tale data.
Nel caso in cui entrambi i coniugi non dovessero comparire nella data concordata e assegnata per confermare l’accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, il procedimento si conclude inderogabilmente (senza possibilità di rinvio) con la sottoscrizione del verbale di mancata conferma del medesimo accordo da parte dell’Ufficiale dello Stato civile ed eventualmente del coniuge comparso per confermare l’accordo che, pertanto, non produrrà alcun effetto di legge.
Nell’accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi possono concordare la sola condizione di prevedere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, nel caso di separazione consensuale, c.d. assegno di mantenimento, nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, c.d. assegno divorzile, a favore di un coniuge e a carico dell’altro.
Le parti possono inoltre richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite in un accordo o provvedimento definitivo ed in particolare possono concludere un accordo per chiedere:
1) l'attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa;
2) la cessazione dell’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che, successivamente, al momento della conclusione dell’accordo, sono maggiorenni e/o economicamente autosufficienti.
Tali condizioni economiche hanno la natura di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza o il venir meno di un rapporto obbligatorio che non produce effetti traslativi (trasferimento di diritti reali) su di un bene determinato preclusi dalla norma in oggetto.
Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare), preclusa dalla norma de qua.
E’ fatto comunque salvo il diritto dei figli maggiorenni di ricorrere ai procedimenti dell’ordinamento giuridico al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto al mantenimento da parte dei genitori, qualora non siano economicamente autosufficienti, contrariamente a quanto dichiarato dai loro genitori nell’accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio tra di essi.