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Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, ex art. 1 co 1, legge 20/05/2016, n. 76.
Alle persone maggiorenni dello stesso sesso, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che intendono acquistare lo status di uniti civilmente da cui discendono determinati diritti, doveri ed obblighi (analogamente a quanto è previsto per lo stato di coniugio acquistato dagli sposi di sesso diverso dopo la celebrazione del matrimonio).
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, ex art. 1 co 1, legge 20/05/2016, n. 76.
L'ufficiale di stato civile dopo aver ricevuto la dichiarazione di costituzione provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile.
Ai sensi dell'art. 1, co 4, della legge 76/20216, sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile: rapporti di parentela, affinità, affiliazione e adozione come disciplinati dalle vigenti norme italiane;
c-bis) non possono altresì contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al co 4 comporta la nullità dell'unione civile da parte del competente Tribunale su istanza di chi vi ha diritto (co 6 art. 1, l. 76/2016). All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli del c.c. che disciplinano le cause tassative sulla nullità del matrimonio (65 e 68, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis) e i commi 7 e 8, art. 1, l. 76/2016 sulle cause tassative di nullità dell’unione civile.
La costituzione dell’unione civile fra di loro deve essere obbligatoriamente preceduta dalla richiesta di costituzione delle parti interessate all'Ufficio dello stato civile del Comune da loro scelto, salvo che trattasi di richiesta di costituzione in imminente pericolo di vita.
Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione.
L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui sopra e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
All'Unione civile tra persone dello stesso sesso si applica l’art. 116, primo comma, del c.c., che prevede l’obbligo per lo straniero che intende sposarsi in Italia, di produrre la dichiarazione di nulla osta al matrimonio, giusta le leggi cui è sottoposto, rilasciata dalla competente autorità del proprio Paese (cosiddetto nulla osta al matrimonio): quindi, anche la parte straniera che intende costituire l’unione civile deve produrre la medesima dichiarazione (cosiddetto nulla osta alla costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso). Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR n. 445/2000.
Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento (cosiddetto derogabile) per il quale è stata concessa autorizzazione giurisdizionale a termini delle disposizioni del codice civile (art. 87, co 4), una delle parti dell'unione civile deve presentare copia autentica del relativo provvedimento.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'Ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico, risultante da scrittura privata con firma non autentica (accompagnata dalla copia di un valido documento d’identità del mandante e dell’incaricato).
Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'Ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
Espletate le verifiche di cui sopra, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
L'opposizione alla costituzione dell'unione civile può essere sempre proposta e comunque prima della sua costituzione.
Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi ai trenta giorni dopo la redazione del suddetto processo verbale o alla comunicazione antecedente, a tal fine trasmessa o consegnata ai richiedenti dall’Ufficiale di Stato civile, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute (art. 70-ter, dPR 396/2000).
Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'Ufficiale dello stato civile, completate le verifiche circa l’inesistenza di impedimenti alla costituzione, su istanza delle parti, richiede per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato per la costituzione.
Trascorso il termine di cui sopra (ex art. 70-ter, co 1, dPR 396/2000), l'Ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell'unione civile.
Le parti, nel giorno prescelto e concordato con l’Ufficio di Stato civile, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'Ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile: tali dichiarazioni non costituiscono un cambio di cognome da parte degli uniti civilmente.
Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni: le parti possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali, regolato dal codice civile italiano o la legge di uno Stato straniero applicabile ai loro rapporti patrimoniali, operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato, nell’atto di costituzione dell’unione tra di loro.
L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di volontà alla costituzione, fatta menzione del contenuto dei co 11 e 12 dell’art. 1 della l. 76/2016 (diritti, doveri e obblighi dell’unione civile), iscrive l'atto di costituzione nel registro delle unioni civili, che si compie ad ogni effetto, dopo essere stato letto agli intervenuti e sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
Diritti, doveri e obblighi dell’unione civile:
con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'Ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, la residenza e l'indicazione del regime patrimoniale, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".
Ai sensi del co 20 dell’art. 1, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge n. 76/2016 (in particolare le norme sulla filiazione e l’affinità), nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori). Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Riferimenti normativi
• Legge 20/05/2016 n 76
• Codice Civile
• Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396
Trasmissione a mezzo mail ordinaria o Pec
Le parti possono avviare la procedura, inviando una mail ordinaria all’ufficio di Stato civile, all’indirizzo: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it - o a mezzo mail Pec all'indirizzo comune.legnano@cert.legalmail.it - corredata dal modello in pdf editabile, accessibile in fondo alla presente pagina web, debitamente compilato e firmato con firma autografa, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale dei richiedenti.
A mezzo posta
Le parti possono avviare la procedura trasmettendo in originale il suddetto modello, debitamente compilato e firmato con firma autografa, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale dei richiedenti, all'indirizzo: p.zza San Magno, 9 – 20025 Legnano (Mi).
Presso il Municipio
Le parti possono avviare la procedura, presentando in originale il suddetto modello, debitamente compilato e firmato con firma autografa, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale dei richiedenti, all’ufficio protocollo, piano terra, in p.zza San Magno, 9.
Oltre al modello predisposto dall’ufficio di Stato civile, accessibile in fondo alla presente pagina web, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto con firma autografa, ovvero sottoscritto con firma digitale o elettronica certificata, accompagnato dalla copia per immagine ben definita – in formato pdf - di un valido documento d’identità e del codice fiscale dei richiedenti:
• I cittadini comunitari o stranieri: devono altresì produrre la dichiarazione circa il nulla osta alla costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso, prevista dagli artt. 116 co 1 del c.c. e 32-ter co 2 della legge n. 218/1995, rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare in Italia del loro Paese di cittadinanza, ove previsto, munita di legalizzazione prefettizia. I cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, che ammettono nel proprio ordinamento nazionale, il matrimonio tra persone dello stesso sesso, possono produrre il certificato di capacità matrimoniale esente da legalizzazione;
• I cittadini comunitari o stranieri il cui ordinamento dello Stato a cui appartengono non riconosce l’unione civile tra persone dello stesso sesso: devono produrre un certificato o altro atto attestante lo stato civile libero (in caso di precedente matrimonio indicante anche il motivo – decesso o divorzio – e la data di scioglimento di tale matrimonio e il nominativo dell’ex coniuge o unito civilmente), rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare in Italia del Paese di cui sono cittadini, ove previsto, munita di legalizzazione prefettizia, ovvero una loro dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR n. 445/2000), attestante le proprie complete generalità, residenza, cittadinanza, stato civile libero (in caso di precedente matrimonio indicante anche il motivo – decesso o divorzio – e la data di scioglimento di tale matrimonio e il nominativo dell’ex coniuge) e le generalità dei loro genitori, e la dichiarazione, secondo cui, nell’ordinamento nazionale del proprio Paese non è riconosciuta l’unione civile tra persone dello stesso sesso;
• I cittadini apolidi (persone che nessuno Stato nazionale riconosciuto dal diritto internazionale riconosce come propri cittadini): ai sensi dell’art. 19 co 1 della legge n. 218/1995, devono produrre la copia della certificazione di apolidia rilasciata dal Ministero dell’Interno (art. 17 del dPR n. 572/1993) ed eventuali documenti in loro possesso attestanti la non esistenza d’impedimenti all’unione civile fra persone dello stesso sesso di cui al comma 4 dell’art. 1 della legge n. 76/2016.
• I cittadini ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico: ai sensi degli artt. 19 co 1 e 32-ter co 2 della legge n. 218/1995 e degli artt. 12 e 25 della Convenzione relativa allo statuto dei Rifugiati Politici, fatta a Ginevra in data 28/07/1951 (ratificata e resa esecutiva nello Stato italiano dalla legge n. 722/1954) e in applicazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2022, devono produrre la copia del provvedimento della Commissione territoriale del Ministero dell’Interno con il quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico e una loro dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR n. 445/2000), attestante le loro complete generalità, residenza, cittadinanza, stato civile libero (in caso di precedente matrimonio indicante anche il motivo – decesso o divorzio – e la data di scioglimento di tale matrimonio e il nominativo dell’ex coniuge o unito civilmente), le generalità dei genitori e la dichiarazione secondo la quale, giusta le leggi nazionali cui sono sottoposti, non ci sono impedimenti all’unione civile fra persone dello stesso sesso ovvero, in caso che l’unione civile fra persone dello stesso sesso.
La redazione e sottoscrizione del verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile e il relativo certificato, che consente di procedere con la costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso a LEGNANO, ovvero la richiesta di costituzione dell’unione civile nel diverso Comune indicato dagli interessati.
In caso di matrimonio civile a Legnano, per la prenotazione del giorno, ora e di una delle sale comunali a ciò destinate, nel rispetto della disciplina a tal fine approvata, con provvedimento della Giunta comunale, è necessario consultare la pagina informativa del sito web di questa amministrazione e/o rivolgersi tramite mail, telefono o di persona, previo appuntamento, all'Ufficio dello Stato Civile.
A seguito delle verifiche documentali eseguite dopo l’avvio della procedura e della sottoscrizione del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile, fissato su appuntamento, in caso che nessuno abbia presentato opposizione alla costituzione dell’unione civile, il certificato della richiesta di costituzione dell’unione civile a LEGNANO, ovvero la richiesta di costituzione nel diverso Comune indicato dalle parti, sarà rilasciato entro 30 giorni dopo quello della sottoscrizione del suddetto processo verbale di richiesta di costituzione, ovvero nel diverso termine comunicato dall’Ufficiale dello Stato civile alle medesime parti. (art. 70-ter co 1 dPR 396/2000).
I nubendi hanno 180 giorni di tempo per costituire l’unione civile dopo il rilascio del prescritto documento autorizzativo. Trascorso tale termine, se l’unione civile non è stata costituita, la richiesta della costituzione e le verifiche documentali espletate dall’Ufficio di Stato civile si considerano come non avvenute (art. 70-ter co 4 dPR 396/2000). Per costituire l’unione civile occorre pertanto procedere con una nuova richiesta di costituzione.
Per l’istruttoria documentale a cura dell’Ufficiale dello Stato civile competente, che segue obbligatoriamente all’avvio della presente procedura, avente il fine di accertare la non esistenza d’impedimenti alla costituzione dell’unione civile in capo agli interessati, la normativa vigente prevede un termine di 30 giorni dalla richiesta di costituzione dell’unione civile delle parti ricevuta nel processo verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato civile e sottoscritto avanti a quest’ultimo dai medesimi richiedenti. Considerato che per l’appuntamento per la firma del verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile, il tempo d’attesa è mediamente di circa 30 giorni; richiamato altresì l’art. 2 co 2, 3 e 4, della legge 241/1990, che disciplina i termini massimi di conclusione di un procedimento amministrativo, l’ufficio di Stato civile di Legnano comunica la necessità che la presente procedura sia avviata dagli sposi almeno 60 giorni prima della prevista data di costituzione.
• 1 marca da bollo di 16€ per la redazione e sottoscrizione del verbale di costituzione dell’unione civile;
• 1 marca da bollo di 16€, in caso di istanza di matrimonio civile in un comune diverso da quello di Legnano;
• Eventuale pagamento della relativa tariffa prevista per il nolo della sala di celebrazione prenotata per il matrimonio civile a Legnano.
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
All’ufficio di Stato civile di Legnano si accede su appuntamento che è possibile fissare per telefono o a mezzo richiesta inviata per mail ordinaria.
Nel caso in cui una delle parti non possa comparire personalmente avanti all’Ufficiale dello Stato civile, nel giorno concordato per la firma del verbale della richiesta di costituzione dell’unione civile, egli può farsi rappresentare da un procuratore speciale, munito di procura risultante da scrittura privata, sottoscritta con firma non autenticata, corredata dalla copia di un valido documento d’identità della parte mandante e dello stesso mandatario speciale (cfr. 12 co 7 e 70-bis co 4 dPR 396/2000).
In caso che uno o entrambi le parti non conoscano la lingua italiana, ovvero sia sordi, muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare verbalmente e per iscritto, essi devono procurarsi un interprete, scegliendolo di preferenza tra le persone di loro fiducia, al quale l’Ufficio dello Stato civile, dopo averlo ritenuto idoneo e aver ricevuto il suo giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto, affida l’incarico della traduzione nella lingua conosciuta dagli sposi del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile e, in caso di costituzione nella città di Legnano, della celebrazione e dell’atto di costituzione della medesima unione civile.
In caso di costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso in imminente pericolo di vita, consultare la pagina informativa del sito web di questa amministrazione, a tal fine predisposta e/o rivolgersi SENZA INDUGIO tramite mail, telefono o di persona, previo appuntamento, all'Ufficio dello Stato Civile.
Numeri di telefono: 0331/417218-227.
Indirizzo mail: ufficiostatocivile@comune.legnano.mi.it
Pec: comune.legnano@cert.legalmail.it
Ufficio dello Stato civile sito in Legnano, via Gilardelli, 21, piano rialzato.
Responsabile dell’Ufficio di Stato civile e Cittadinanza: Antonino Priolo
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 19/11/2024