Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, ex art. 1 co 1, legge 20/05/2016, n. 76.
L'ufficiale di stato civile dopo aver ricevuto la dichiarazione di costituzione provvede alla registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile.
Ai sensi dell'art. 1, co 4, della legge 76/20216, sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile: rapporti di parentela, affinità, affiliazione e adozione come disciplinati dalle vigenti norme italiane;
c-bis) non possono altresì contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al co 4 comporta la nullità dell'unione civile da parte del competente Tribunale su istanza di chi vi ha diritto (co 6 art. 1, l. 76/2016). All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli del c.c. che disciplinano le cause tassative sulla nullità del matrimonio (65 e 68, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis) e i commi 7 e 8, art. 1, l. 76/2016 sulle cause tassative di nullità dell’unione civile.
La costituzione dell’unione civile fra di loro deve essere obbligatoriamente preceduta dalla richiesta di costituzione delle parti interessate all'Ufficio dello stato civile del Comune da loro scelto, salvo che trattasi di richiesta di costituzione in imminente pericolo di vita.
Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione.
L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui sopra e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.
All'Unione civile tra persone dello stesso sesso si applica l’art. 116, primo comma, del c.c., che prevede l’obbligo per lo straniero che intende sposarsi in Italia, di produrre la dichiarazione di nulla osta al matrimonio, giusta le leggi cui è sottoposto, rilasciata dalla competente autorità del proprio Paese (cosiddetto nulla osta al matrimonio): quindi, anche la parte straniera che intende costituire l’unione civile deve produrre la medesima dichiarazione (cosiddetto nulla osta alla costituzione dell’unione civile fra persone dello stesso sesso). Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR n. 445/2000.
Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento (cosiddetto derogabile) per il quale è stata concessa autorizzazione giurisdizionale a termini delle disposizioni del codice civile (art. 87, co 4), una delle parti dell'unione civile deve presentare copia autentica del relativo provvedimento.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'Ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'Ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico, risultante da scrittura privata con firma non autentica (accompagnata dalla copia di un valido documento d’identità del mandante e dell’incaricato).
Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'Ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.
Espletate le verifiche di cui sopra, le parti possono presentarsi all'Ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.
L'opposizione alla costituzione dell'unione civile può essere sempre proposta e comunque prima della sua costituzione.
Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi ai trenta giorni dopo la redazione del suddetto processo verbale o alla comunicazione antecedente, a tal fine trasmessa o consegnata ai richiedenti dall’Ufficiale di Stato civile, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute (art. 70-ter, dPR 396/2000).
Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'Ufficiale dello stato civile, completate le verifiche circa l’inesistenza di impedimenti alla costituzione, su istanza delle parti, richiede per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato per la costituzione.
Trascorso il termine di cui sopra (ex art. 70-ter, co 1, dPR 396/2000), l'Ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell'unione civile.
Le parti, nel giorno prescelto e concordato con l’Ufficio di Stato civile, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'Ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'Ufficiale dello stato civile: tali dichiarazioni non costituiscono un cambio di cognome da parte degli uniti civilmente.
Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni: le parti possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali, regolato dal codice civile italiano o la legge di uno Stato straniero applicabile ai loro rapporti patrimoniali, operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato, nell’atto di costituzione dell’unione tra di loro.
L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di volontà alla costituzione, fatta menzione del contenuto dei co 11 e 12 dell’art. 1 della l. 76/2016 (diritti, doveri e obblighi dell’unione civile), iscrive l'atto di costituzione nel registro delle unioni civili, che si compie ad ogni effetto, dopo essere stato letto agli intervenuti e sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.
Diritti, doveri e obblighi dell’unione civile:
con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'Ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, la residenza e l'indicazione del regime patrimoniale, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente".
Ai sensi del co 20 dell’art. 1, l. n. 76/2016, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge n. 76/2016 (in particolare le norme sulla filiazione e l’affinità), nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori). Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
Riferimenti normativi
• Legge 20/05/2016 n 76
• Codice Civile
• Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396