Con il D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.
La principale novità è relativa al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% dal primo settembre 2024.
I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024
Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:
• 0,083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
• 1,25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
• 1,39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
• 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
• 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
• 4,17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:
• 0,1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
• 1,5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
• 1,67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
• 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
• 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
• 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.
Gli interessi da applicare sono gli interessi legali con maturazione giorno per giorno:
• dal 01/01/2020 0,05%
• dal 01/01/2021 0,01%
• dal 01/01/2022 1,25%
• dal 01/01/2023 5,00%
• dal 01/01/2024 2,50%
• dal 01/01/2025 2,00%
Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI:
• Imposta = importo non pagato
• Sanzione ridotta = la percentuale dell’importo va calcolata come sopra riportato
• Interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del saldo fino alla data dell’effettivo versamento. Il tasso di interesse applicato è pari a quello sopra riportato con maturazione giorno per giorno.
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 e occorre barrare la casella “Ravvedimento operoso” (l'unico importo da indicare nel F24 è la somma totale dell'imposta+sanzione+interessi):
Il codice catastale del Comune di Legnano da indicare è E514
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per l’IMU sono i seguenti:
• 3912 - IMU - abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze – COMUNE
• 3914 - IMU - terreni agricoli – COMUNE
• 3916 - IMU - aree fabbricabili – COMUNE
• 3918 - IMU - altri fabbricati – COMUNE
• 3925 - IMU – Fabbricati di categoria D – STATO
• 3930 - IMU – Fabbricati di categoria D – COMUNE
• 3939 – IMU – Beni Merce - COMUNE
Si ricorda che la TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell’IMU.
E’ possibile calcolare la cifra da versare cliccando qui. Nella stessa pagina, a sinistra, sono riportati gli anni per i quali è possibile applicare il ravvedimento operoso accedendo al calcolo cliccando sull’anno da ravvedere (dal 2020 al 2024).
Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare il Servizio Tributi – Piazza San Magno 6 tel. 0331/471270 – 471271 – 471310 - 471245
sito internet: www.comune.legnano.mi.it - e-mail: info.tributi@comune.legnano.mi.it