Nuovo modello di dichiarazione IMU

Le principali novità della dichiarazione imu approvata con dm 24/04/2024

Data:

17 giugno 2024

Immagine principale

Descrizione

Con decreto del 24 aprile 2024  è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 769 della legge n. 160/2019 e il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (ENC) di cui all’art. 1 comma 770 della legge n. 160 del 2019, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Diversamente dal passato, questa volta, anche per esigenze di semplificazione amministrativa, è stato emanato un unico decreto che sostituisce i precedenti modelli di dichiarazione approvati con Dm del 29 luglio 2022 (per le persone fisiche e per gli enti commerciali) e con DM del 4/5/2023 per gli enti non commerciali.

Tra le novità presenti nei nuovi modelli dichiarativi IMU, si segnala il recepimento dei casi di dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio e le indicazioni per gli immobili occupati abusivamente (legge 197/2022) e per gli immobili degli enti non commerciali concessi in comodato (legge 213/2023).
Le istruzioni fanno chiaramente intendere che in tutti i casi in cui la legge impone la presentazione della dichiarazione IMU (immobili occupati abusivamente, enti non commerciali, alloggi sociali, fabbricati merce, alloggi di servizio del personale militare, ecc.), il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo comporta la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme.

E’ previsto nel nuovo modello dichiarativo l’inserimento di appositi codici per gli alloggi sociali e per gli alloggi di servizio del personale militare, oltre agli immobili occupati abusivamente, in aggiunta ad altri casi già previsti (tra cui i fabbricati merce).

Pertanto i contribuenti interessati dovranno fare attenzione a rispettare l’adempimento dichiarativo, in assenza del quale il Comune sarà autorizzato a negare l’agevolazione recuperando l’imposta non versata con la maggiorazione delle sanzioni e degli interessi di legge.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge anche nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono conoscibili al comune.

Queste le principali casistiche in cui sorge l’obbligo di dichiarazione IMU:
•    quando gli immobili godono di riduzioni di imposta, ad esempio:
     o fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
     o terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
•    quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:
     o    l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
     o    l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
     o    l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
     o    variazione del valore di aree fabbricabili
     o    il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
     o    l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
     o    l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
     o    è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
     o    è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU;
     o    è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto
     o    per la casa coniugale affidata all’ex coniuge
     o    il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.

Non è invece necessario l’adempimento dichiarativo per quel che riguarda l’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, essendo tale informazione disponibile per il Comune.
La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). 

Si segnala l’inserimento nel nuovo modello della parte relativa agli immobili concessi in comodato (prevedendo l’indicazione dell’ENC comodatario) o agli immobili strumentali, di cui all’art. 1 comma 71 lett. a) e b) della legge n. 213/2023

Affinché la norma di esenzione, di cui al citato comma 71, lett. a) dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, possa ritenersi applicabile è necessario che tra i due enti non commerciali sussista, tra gli altri requisiti, un rapporto di strumentalità o dal punto di vista funzionale o dal punto di vista strutturale
Il modello dichiarativo approvato deve essere utilizzato da tali soggetti per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso. 

La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

Presentazione della dichiarazione: 

La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere spedito tramite:
     •    raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio Tributi
     •    tramite PEC
La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel.


Dal 21 maggio 2024 è disponibile la nuova versione del software di controllo che sarà utilizzabile dall’applicativo “Desktop Telematico” per consentire la verifica dei file prima della loro trasmissione. 
 

Allegati

A cura di

Ufficio Tributi

Municipio di Legnano, 9, Piazza San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Telefono: 0331471245 - 0331471268 - 0331471270 - 0331471271 - 0331471310
Email: info.tributi@comune.legnano.mi.it

Pagina aggiornata il 26/09/2024