Versamento tardivo imu

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso” è prevista dall’art. 13 – d.lgs. 472/1997 e dall’art. 10-bis del d.l. 124/2019 convertito in l. 157/2019.

Data:

16 giugno 2023

Immagine principale

Descrizione

L’art. 10-bis del D.L. 124/2019 (Decreto Crescita) è intervenuto sulla disposizione che, nel sistema sanzionatorio tributario, disciplina la possibilità per il contribuente di applicare il ravvedimento operoso, nel caso in cui non sia riuscito a versare il tributo nei termini di legge.

I contribuenti che hanno omesso il versamento totalmente o parzialmente dovuto possono usufruire del ravvedimento operoso effettuando il versamento dell’imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.

La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità:
•    entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% dell’imposta per ogni giorno di ritardo (14° giorno = 1,4%) - RAVVEDIMENTO SPRINT;
•    dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta dovuta – RAVVEDIMENTO BREVE;
•    dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta dovuta – RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
•    dal 91° entro 1 anno dall’omissione dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta – RAVVEDIMENTO LUNGO
•    entro 2 anni dall’omissione dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 4,29% dell’imposta dovuta 
•    oltre 2 anni dall’omissione dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 5% dell’imposta dovuta 

Gli interessi da applicare sono gli interessi legali con maturazione giorno per giorno:
•    dal 01/01/2019               0,80%
•    dal 01/01/2020               0,05%
•    dal 01/01/2021               0,01%
•    dal 01/01/2022               1,25%
•    dal 01/01/2023               5,00%
•    dal 01/01/2024               2,50%

Il totale del versamento deve essere calcolato come segue:
IMPOSTA + SANZIONE RIDOTTA + INTERESSI:

•    Imposta = importo non pagato
•    Sanzione ridotta =
     o    entro 14 giorni – Sanzione 0,1% per ogni giorno di ritardo
     o    entro 30 giorni – Sanzione 1,5% per ogni giorno di ritardo
     o    entro 90 giorni – Sanzione 1,67% per ogni giorno di ritardo
     o    entro un anno dal mancato versamento – Sanzione 3,75%
     o    entro 2 anni dal mancato versamento – Sanzione 4,29%
     o    oltre 2 anni dal mancato versamento – Sanzione 5%
•    Interessi = sono conteggiati in base ai giorni di ritardo, decorrenti dalla data di scadenza del saldo fino alla data dell’effettivo versamento. Il tasso di interesse applicato è pari a quello sopra riportato con maturazione giorno per giorno.
La norma di legge, inoltre, dispone che il ravvedimento operoso possa essere applicato solo prima che la violazione sia già stata constatata dall’Ente impositore e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
I pagamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 e
occorre barrare la casella “Ravvedimento operoso” (l'unico importo da indicare nel F24 è la somma totale dell'imposta+sanzione+interessi):
Il codice catastale del Comune di Legnano da indicare è E514
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per l’IMU sono i seguenti:
   •    3912 - IMU - abitazione principale (solo A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze – COMUNE
   •    3914 - IMU - terreni agricoli – COMUNE
   •    3916 - IMU - aree fabbricabili – COMUNE
   •    3918 - IMU - altri fabbricati – COMUNE
   •    3925 - IMU – Fabbricati di categoria D – STATO
   •    3930 - IMU – Fabbricati di categoria D – COMUNE
   •    3939 – IMU – Beni Merce - COMUNE 

Si ricorda che la TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell’IMU.
I CODICI TRIBUTO da utilizzare per la TASI fino al 2019 essendo  sono i seguenti:
•    3958 TASI – abitazione principale e relative pertinenze
•    3961 TASI – altri fabbricati

E’ possibile calcolare la cifra da versare cliccando qui. Nella stessa pagina, a sinistra, sono riportati gli anni per i quali è possibile applicare il ravvedimento operoso accedendo al calcolo cliccando sull’anno da ravvedere (dal 2019 al 2023).
 

A cura di

Ufficio Tributi

Municipio di Legnano, 9, Piazza San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Telefono: 0331471245 - 0331471268 - 0331471270 - 0331471271 - 0331471310
Email: info.tributi@comune.legnano.mi.it

Pagina aggiornata il 12/07/2024