INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 7/2017 (RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI)

Ambiti di esclusione per recupero seminterrati esistenti (LR 7/2017)

Descrizione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 26.10.2017 si è provveduto a determinare gli ambiti di esclusione per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 7/2017, in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico.

La Regione lombardia con la Legge Regionale 10 marzo 2017 n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera.

Tali disposizioni si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale (v. paragrafo successivo). La legge si applicherà anche agli immobili costruiti successivamente a tale data una volta che saranno decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori.

I Comuni entro il 31 ottobre 2017 (data posticipata ai sensi della l.r. n. 22 del 10/08/2017) possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della presente legge, motivata da specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati. I Comuni possono successivamente aggiornare le parti escluse di cui sopra a seguito di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico. L’applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione oppure da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.

Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente  competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di  esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)” e successive eventuali modifiche e integrazioni  (art. 3 L.R. 7/2017 smi).

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Urbanistica e Pianificazione

Via Monsignor Eugenio Gilardelli 21, San Magno, Legnano, Milano, Lombardia, 20025, Italia

Telefono: 0331471100 - 0331471113
Email: uff.pianificazione@comune.legnano.mi.it

Formati disponibili

PDF

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Pagina aggiornata il 22/10/2024